Le
«pubblicazioni» prima delle nozze: in quali
casi è possibile non farle?
Mio
nipote (26 anni) è fidanzato da 8 anni. A un
certo punto qualcosa si è incrinato nei rapporti
suoi e della sua ragazza con la nostra famiglia,
fino a una forte litigata tra lui e la sua mamma
(mia sorella). Verso marzo mia sorella è venuta
a sapere che a giugno si sarebbero sposati:
andando dal parroco della sposa a chiedere
informazioni ha saputo che il figlio ha avuto una
dispensa per cui lei e tutti i parenti legati a
lei non devono partecipare al matrimonio e non
devono sapere luogo, data... quindi niente
pubblicazioni. Non vi descrivo il dolore che ho
provato. Mia sorella ha parlato con varie persone,
ma nessuno ha potuto far nulla. È possibile che
per il Diritto canonico chiunque possa chiedere
una dispensa contro un singolo o un nucleo
familiare? La Chiesa non dovrebbe unire, invitare
a perdonare, difendere la famiglia?
Lettera firmata
Risponde
padre Francesco Romano, docente di Diritto
Canonico
Il
racconto della nostra lettrice colpisce per la
sofferenza che questa famiglia sta vivendo,
aggravata dallinspiegabile e persistente
atteggiamento di incomunicabilità del loro
giovane parente. Di tutto questo ci rendiamo ben
conto e ci sentiamo pienamente partecipi del
grande disagio. Tuttavia, la domanda della
lettrice attende una risposta che possa fare
almeno un po di luce sullaspetto
giuridico del matrimonio in riferimento alla
notorietà e pubblicità della celebrazione. La
comprensione di questo passaggio potrà chiarire,
per quanto è possibile, anche lesito che
ha avuto questa vicenda.
Deve essere preliminarmente detto che le notizie
che ci ha dato la lettrice sono scarse e
comprensibilmente generiche dovendo tutelarsi nel
suo diritto alla riservatezza.
Non sappiamo se si tratti di matrimonio
concordatario o celebrato con rito semplicemente
canonico, come non sappiamo nulla, per esempio,
sullappartenenza religiosa della sposa e
della sua famiglia o sulleventuale
esistenza di qualche impedimento dirimente,
benché dispensabile. Soprattutto non possiamo
neppure immaginare le motivazioni che sono
allorigine dellinsanabile rottura dei
rapporti tra lo sposo e la sua famiglia di
origine. Ci sembra di intuire, però, da qualche
indizio che emerge dal racconto, che non sia da
escludere del tutto lesistenza di una
stessa causa che possa aver portato il giovane ad
allontanarsi e la concomitante volontà di
lasciare alloscuro del suo matrimonio i
propri parenti, ma non soltanto per evitare la
loro sgradita presenza alla celebrazione delle
nozze, forse anche per impedire loro di conoscere
qualcosa di più su questo matrimonio.
Per correttezza è doveroso far notare che le
notizie date dalla lettrice non consentono di
risalire né alla Diocesi né alle persone cui fa
riferimento.
A scanso di equivoci dobbiamo subito chiarire che
questo caso non rientra nella così detta
celebrazione segreta del matrimonio contemplata
dai cann. 1130-1133,
altrimenti il parroco non avrebbe mai potuto
rivelare nulla alla mamma dello sposo, ma anche
su questo punto le notizie per giungere a
conclusioni certe sono quasi del
tutto inesistenti.
Il matrimonio è un istituto giuridico che ha
rilevanza pubblica sia per lordinamento
civile che canonico. In questo senso si comprende
il significato della notizia che
deve essere data alla comunità prima della
celebrazione attraverso le «pubblicazioni».
Le pubblicazioni sono un atto indispensabile per
celebrare il matrimonio civile (Codice Civile,
Art. 93), concordatario o di altri culti ammessi
dallo Stato Italiano,
perché rappresentano uno strumento attraverso il
quale lUfficiale di Stato Civile e
lAutorità Religiosa possono ricevere
notizia delleventuale presenza di
impedimenti alla celebrazione delle nozze.
Le pubblicazioni devono rimanere affisse
allAlbo della parrocchia per otto giorni
consecutivi in modo da includere due domeniche.
Nel caso del matrimonio
concordatario (ossia del matrimonio canonico che
produca anche effetti civili), le pubblicazioni
devono essere affisse per otto giorni
comprendenti due domeniche
anche allAlbo pretorio dei comuni di
residenza degli sposi e, se questa non dura da un
anno, anche nel precedente comune di residenza.
Nellambito della giurisdizione
ecclesiastica la responsabilità delle
pubblicazione spetta al Parroco incaricato
dellistruttoria matrimoniale (Decreto
generale, n. 13).
Lestensione della dispensa dalle
pubblicazioni può essere totale oppure limitata
solo alla parrocchia di uno dei nubendi.
Lunica autorità competente a concedere la
dispensa dalle pubblicazione canoniche è
lOrdinario del luogo (Vescovo Diocesano,
Vicario Generale) per una «giusta causa» (Decreto
generale, n. 14).
Lindividuazione della «giusta causa» si
configura come un atto discrezionale dellOrdinario
del luogo. Le motivazioni per concedere la
dispensa possono essere di
vario genere. Per esempio, i nubendi convivono,
ma in parrocchia la gente crede che siano sposati;
sono anziani e intendono evitare dicerie ecc. In
genere si tratta di motivazioni che giustificano
la tutela della buona fama o una fondata e
ragionevole esigenza di riservatezza nei
confronti della comunità parrocchiale, non solo
per il fatto stesso della celebrazione del
matrimonio, ma anche per i dati personali
contenuti nelle pubblicazioni.
Anche lordinamento civile allart. 100
del Codice Civile, prevede la riduzione del
termine e lomissione delle pubblicazioni
allAlbo pretorio, stabilite rispettivamente
per «cause gravi» e per «cause gravissime»,
dal tribunale su istanza degli interessati, con
decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
In conclusione: in punto di diritto, lo sposo in
questione, essendo del tutto emancipato per il
raggiungimento della maggiore età, ha potuto in
modo libero e autonomo prendere decisioni sul suo
matrimonio. È stato anche suo diritto presentare
la domanda per ottenere lomissione delle
pubblicazioni canoniche e, forse, civili. Di
fronte alle gravi motivazioni che lo sposo avrà
senzaltro documentato, una risposta
negativa da parte dellAutorità religiosa e
civile sarebbe stata un atto ingiusto e
arbitrario.
Il matrimonio è un Istituto di diritto naturale
e i limiti alla valida o lecita celebrazione
possono essere posti solo dal legislatore
competente, mentre il consenso è un atto
personalissimo di chi si sposa, autonomo da
qualsiasi altra volontà nella sua decisione
affermativa o negativa. Inoltre, «esso non può
essere supplito da nessuna potestà umana» (can.
1057 §1).
Le pubblicazioni sono uno strumento a tutela
della valida celebrazione del matrimonio per
conoscere leventuale esistenza di
impedimenti. La decisione di concedere
lomissione delle pubblicazioni risponde a
unesigenza proporzionatamente grave, almeno
quanto limportanza di rendere notoria alla
comunità religiosa e civile la notizia della
prossima celebrazione del matrimonio. Pertanto,
esse non vengono fatte od omesse per andare
contro qualcuno, tanto meno per assecondare o
rinfocolare i dissidi tra parenti.
In definitiva, in tutta questa vicenda non è
dato di sapere quali siano i veri motivi di tanta
avversione alla presenza dei parenti dello sposo
alle nozze, ma non è difficile
ipotizzare che questo non sia avvenuto solo per
incomprensione allinterno della famiglia o
per qualche attrito tra i genitori e il figlio,
tra nuora e suocera. Se è
impossibile dire quali siano state le vere
ragioni addotte per chiedere lomissione
delle pubblicazioni, sarebbe, invece, ragionevole
presumere che la «causa grave»,
per essere stata riconosciuta come tale e che ha
giustificato la concessione della dispensa, non
sia riconducibile a sentimenti di avversione di
un figlio verso i suoi
genitori, ma a circostanze di altra natura e
soprattutto gravi.
Infine, la lettrice non può escludere o negare
che lAutorità ecclesiastica che ha
concesso la dispensa dalle pubblicazioni non
abbia esperito un tentativo di
rasserenamento dellanimo, se solo di questo
si sia trattato, in considerazione soprattutto
del fatto che la celebrazione canonica del
matrimonio tra battezzati è anche celebrazione
di un sacramento. Ma proprio per questo la
presunzione sempre più forte che si fa strada,
soprattutto per chi come noi in questa sede non
possiede elementi sufficienti e certi per
giungere a conclusioni almeno probabili, è che
si sia trattato di una «causa grave» da
oltrepassare le facili congetture riconducibili
al rapporto conflittuale del momento
allinterno della famiglia.
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