28/04/2010 -
Funerali Vianello: la Comunione del premier
Nel
vedere lon. Berlusconi fare la comunione ai
funerali di Raimondo Vianello, sono rimasto
perplesso sapendo che i divorziati non possono
avvicinarsi a tale sacramento. Poi, a tacitare le
persone perplesse e scandalizzate è intervenuto
monsignor Fisichella che ha assolto il premier
con formula piena perché: «solo al fedele
separato e risposato è vietato comunicarsi,
poiché sussiste uno stato di permanenza nel
peccato. Ma il Presidente, essendosi separato
dalla seconda moglie, è tornato a una situazione
ex ante».
A questo punto, se ho interpretato bene le parole
di monsignor Fisichella, chi celibe o nubile ha
sposato uno/una divorziata può fare la Comunione.
Come pure il divorziato/a che rompe il secondo e
i successivi matrimoni, (come il presidente del
Consiglio), può comunicarsi perché, in quel
momento non è concubino/a. Vorrei, come si dice
a Napoli, «essere spiegato».
Lettera firmata Livorno
Risponde Claudio Turrini
Capisco
lo sconcerto di alcuni lettori. Ma vorrei
invitare tutti a tener fuori la Chiesa da
polemiche politiche e affrontare anche casi come
questi con la giusta serenità. Chi crede sa
come ci ricorda lapostolo Paolo
che «chiunque in modo indegno mangia il
pane o beve il calice del Signore, sarà reo del
corpo e del sangue del Signore» (1 Cor 11, 27).
Se il premier ha fatto questo e nessuno di
noi può e deve giudicarlo se la vedrà
lui, nel momento del giudizio divino. Ma nessuno
di noi dal momento che non siamo il loro
confessore può sapere se una persona è
in «grazia di Dio» o in uno stato di peccato
mortale. Possiamo giudicare solo di noi stessi.
Ed è per questo che il sacerdote che
distribuisce lEucarestia non può sindacare
della disposizione interiore del fedele che la
richiede. A meno che non ritenga quel fedele una
persona che persiste «pubblicamente» in un
peccato grave. «Non siano ammessi alla sacra
Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo
lirrogazione o la dichiarazione della pena
e gli altri che ostinatamente perseverano in
peccato grave manifesto», recita il canone 915.
E su questo ha ragione mons. Fisichella. Ce ne
siamo occupati spesso nella rubrica «Risponde il
teologo», citata anche da un lettore. Tanti
pensano che un divorziato non possa accostarsi
allEucarestia. ma come ha scritto
recentemente il padre Francesco Romano, proprio
nella rubrica citata (Una divorziata (non
risposata) può fare la madrina alla Cresima?),
«non è il divorzio in sé, anche nel caso che
ci sia stata una precisa responsabilità
personale da parte di uno o di entrambi i coniugi,
a precludere laccesso alla comunione,
bensì le loro eventuali scelte successive se
vengono a collidere con la legge di Dio, mai
dispensabile da qualsivoglia autorità umana,
dellindissolubilità del vincolo e della
fedeltà». In altre parole, un uomo e una donna
che vivono insieme «da marito e moglie», senza
essere legittimamente sposati davanti al Signore,
sono oggettivamente in una
condizione di peccato grave. Indipendentemente
dalle situazioni pregresse. Ma, viceversa, avere
alle spalle un divorzio non esclude di per sé
dallEucarestia. Scriveva ancora padre
Romano: «Per poter ricevere la sacra comunione,
il divorziato che continua comunque a
rimanere fedele al patto coniugale, ancorché
responsabile del tracollo coniugale se non
può riparare alla ferita inferta al matrimonio,
è almeno indispensabile che si penta per il
peccato commesso e abbia il fermo proposito di
tenersi lontano da tutto ciò che possa
comportare il rischio di profanare il sacro
vincolo, fermo restando che esso continua a
durare quanto la reciproca sopravvivenza dei
coniugi, benché separati o divorziati. Il
peccato è imperdonabile solo quando luomo
non cerca il perdono di Dio ritenendo che Egli
approvi i suoi peccati».
Quella di mons. Fisichella non è quindi la
risposta di una Chiesa severa con la gente comune
e indulgente con i potenti, come tanti magari
avranno pensato, ma la risposta che la Chiesa dà
a tutti i battezzati.
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