Il bambino può
essere battezzato anche se i genitori non sono
sposati?
Sono
stata invitata ad un battesimo, i genitori non
sono sposati ed entrambi già separati da un
precedente matrimonio. Il parroco si può
rifiutare di battezzare il piccolo? O si pensa in
questo caso al bene del bambino? Durante la
celebrazione ci sarà anche il momento
delleucarestia? In questo caso i genitori
è giusto che non si accostino?
Lettera firmata
Risponde padre Francesco Romano, docente
di Diritto Canonico
La
domanda che ci rivolge la lettrice è,
indirettamente, un richiamo molto forte a
riflettere sulla grave responsabilità che hanno
i genitori per il bene dei figli, inclusa la
prospettiva della salvezza eterna.
I genitori svolgono una missione che è al tempo
stesso un ministero. Infatti, il can. 835, dopo
aver presentato ai §§ 1-3 i vari livelli di
competenza circa la responsabilità di coloro che
esercitano nella Chiesa la funzione
santificatrice, a cominciare dai Vescovi, al §4
così recita: «... Partecipano in modo peculiare
alla stessa funzione i genitori, conducendo la
vita coniugale vissuta con spirito cristiano e
attendendo alleducazione cristiana dei
figli».
La formazione religiosa dei figli si inserisce
nella loro maturazione integrale, fisica sociale
e culturale alla quale i genitori attendono sia
come «dovere gravissimo», personale, che come
«diritto primario» (cf. can. 1136); e ancora,
«I genitori, prima di tutti gli altri, sono
tenuti allobbligo di educare con la parola
e con lesempio i figli nella fede e nella
pratica della vita cristiana; lo stesso obbligo
grava su coloro che ne fanno le veci e sui
padrini» (can. 774 §2).
La responsabilità, e quindi il dovere, dei
genitori per la vita naturale della prole non
trasforma in diritto assoluto ed esclusivo
qualsiasi loro decisione da prendere sui figli,
soprattutto quando tocca lambito della vita
soprannaturale.
La richiesta del battesimo, infatti, è un
obbligo cui debbono provvedere i genitori, anzi
già prima della nascita devono farne richiesta
al parroco e prepararsi debitamente (cf. can. 867
§1). Ma per battezzare lecitamente un bambino il
Legislatore pone, tra le altre cose, la
limitazione «che vi sia la fondata speranza che
il bambino sia educato nella religione cattolica;
se tale speranza manchi del tutto, il battesimo
venga differito secondo le disposizioni del
diritto particolare, spiegandone ai genitori le
ragioni» (can. 868 §1 n.2). I genitori, oltre
allinsegnamento astratto, trasmettono ai
figli modelli di vita a cominciare da quello che
loro stessi sono e fanno. Si tratta di un
insegnamento pratico più diretto e incisivo. Il
contesto familiare del bambino che la lettrice ci
presenta, è ormai abbastanza frequente. Spesso
si tratta di famiglie di fatto sorte a seguito di
un divorzio, oppure di coppie che rifiutano in
ogni caso e liberamente listituto del
matrimonio.
Se non è per un pregiudizio o una motivazione
ideologica che porta a rifiutare il matrimonio
anche solo civile, può nondimeno capitare di
assistere con frequenza a fallimenti coniugali in
cui è difficile ricucire gli strappi o
addirittura individuarne le responsabilità. In
questi casi sono spesso coinvolte persone, che
noi non ci sentiamo in alcun modo di giudicare,
che vivono drammaticamente lesito del loro
tenore di vita coniugale per non poter rendere
compatibili scelte successive con la loro fede e
i loro principi morali.
Il compito di discernimento del parroco è
senzaltro arduo perché deve valutare se
esiste la seria garanzia che al bambino sarà
assicurata leducazione cattolica e che la
speranza non manchi del tutto (cf. can. 868 §1 n.
2). Quando nella valutazione del parroco mancano
queste garanzie, dovrà essere ancor più
valorizzato lufficio di padrino al quale
spetta «... di presentare al battesimo, insieme
con i genitori, il battezzando bambino, come pure
cooperare affinché il battezzato conduca una
vita cristiana conforme al battesimo e adempia
fedelmente gli obblighi a esso inerenti» (can.
872). In questo senso, anche per essere ammessi
allufficio di padrino e madrina vengono
richiesti opportuni requisiti e garanzie (cf. can
874), tra cui «... lattitudine e
lintenzione di esercitare questo incarico»
(can. 874 §1 n. 1)
Non bisogna scordare che qualsiasi occasione che
conduca una persona a rivolgersi al parroco
rappresenta un momento propizio di grazia da non
dover disperdere in alcun modo. Forse, come
dispone il can. 868 §1 n. 2, potrebbe essere
necessario che il battesimo «venga differito,
spiegandone ai genitori la ragione», se non sono
sufficienti le garanzie date da chi dovrà
provvedere alleducazione del bambino, ma
potrebbe anche accadere che la richiesta del
battesimo per il figlio si trasformi in occasione
per iniziare un percorso di catechesi, di
riscoperta della fede e di revisione della
propria vita.
Tuttavia, la ragionevolezza che sempre
caratterizza la norma, non dovrà mai essere
disgiunta dalla decisione da prendere,
contemperando il bene del bambino da battezzare
con la responsabilità di chi debba o possa
assumere il compito educativo. Il differimento
del battesimo deve essere considerato solo
lextrema ratio quando non sia possibile
trovare nessunaltra soluzione.
Alla seconda domanda della lettrice rispondiamo
dicendo soltanto che ogni fedele che voglia
accostarsi allEucaristia deve soddisfare
alcune condizioni. Sul punto abbiamo più volte
scritto in questa Rubrica, soprattutto in
riferimento alle disparate situazioni
matrimoniali. I sacramenti vanno ricevuti nella
verità e non per salvare le apparenze,
soprattutto in un giorno così importante come il
battesimo di un figlio. Ognuno interroghi la sua
coscienza e valuti se le disposizioni interiori e
i buoni propositi siano sufficienti per ricevere
effettivamente lassoluzione sacramentale
dei peccati da anteporre alla comunione. Questo
è un atto personalissimo che tocca la coscienza
di ogni fedele, mentre lamministrazione di
un sacramento non è una concessione o
uneccezione che possa fare il parroco, il
quale, torniamo a ripeterlo, come ogni sacerdote
è solo ministro e custode dei sacramenti, non
padrone di essi.
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