

Crocefisso di
San Damiano in Argento

|
 |
Un
uomo che ha già un figlio può sposare
unaltra donna? |
Un
uomo che ha avuto un figlio con una donna, ma che
non è sposato, può sposarsi con unaltra
donna?
Lettera firmata
Risponde
padre Francesco Romano, docente di Diritto
Canonico
Il quesito che il lettore ci
sottopone riguarda il caso di un uomo celibe che
ha avuto un figlio, frutto della relazione con
una donna diversa da quella che ora avrebbe in
progetto di sposare.
In sostanza, la domanda del lettore riguarda il
dubbio se la presenza di un figlio possa limitare
il diritto di una persona celibe o nubile di
decidere liberamente chi sposare.
Il punto di partenza della nostra riflessione è
dato dal can. 1058 del Codice di Diritto Canonico:
«Tutti possono contrarre il matrimonio se non ne
hanno la proibizione dal diritto».
Il matrimonio, dunque, è un diritto fondamentale
di ogni persona che viene esercitato scegliendo
liberamente lo stato matrimoniale e il coniuge da
sposare.
Questo diritto al matrimonio, detto anche ius
connubii, fonda le sue radici nel diritto
naturale. Stesso diritto lo troviamo riaffermato
anche allart. 16 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dellUomo approvata
dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948: «Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione». Nella Carta dei
Diritti della Famiglia, redatta dalla Santa Sede
il 22 ottobre 1983, lart. 1 afferma: «ogni
uomo e donna, che ha raggiunto letà del
matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il
diritto di sposarsi e di formare una famiglia
senza alcuna discriminazione; restrizioni legali
allesercizio di questo diritto, sia di
carattere permanente che temporaneo, possono
essere introdotte solamente quando sono richieste
da gravi ed oggettive esigenze dello stesso
istituto matrimoniale e della sua rilevanza
sociale e pubblica e devono in ogni caso
rispettare la dignità e i diritti fondamentali
della persona».
Il diritto al matrimonio è un diritto
fondamentale inviolabile, il cui esercizio,
proprio per questo, è connesso con la libertà
di ognuno essendo anche un diritto rinunciabile
dal momento che esiste il diritto alla scelta del
proprio status di vita e che nessuno può essere
costretto al matrimonio.
Nellordinamento canonico le limitazioni
allo ius connubii non devono essere scambiate per
limitazioni al diritto naturale. Lesercizio
di questo diritto fondamentale non è assoluto,
ma deve corrispondere alla salvaguardia di
esigenze specifiche di questo atto umano nella
sua dimensione fisica e morale. Inoltre, la
rilevanza che il diritto naturale ha per ogni
uomo, richiede anche di trovare una
giustificazione teologica per introdurre norme
che limitino lo ius connubii.
Una regolamentazione dellesercizio del
diritto al matrimonio è connessa con la tutela
di dello stesso istituto matrimoniale nel duplice
aspetto della validità e liceità, segnatamente
in riferimento alla manifestazione del consenso,
allabilità giuridica dei nubendi e alla
forma della celebrazione.
Altro aspetto convergente è la rilevanza sociale
e interpersonale del matrimonio tale da
richiedere una regolamentazione da parte
dellautorità competente con limitazioni
operate attraverso requisiti configurabili come
esigenze che discendono dalla stessa natura del
matrimonio e contemplate dal diritto divino
naturale o positivo, come pure esigenze
finalizzate al bene comune e alle implicazioni
sociali del matrimonio, contemplate dal diritto
umano.
Fatte queste precisazioni sul diritto naturale al
matrimonio e sulle sue possibili limitazioni, il
quesito che il lettore ci rivolge deve essere
impostato mettendo al centro della riflessione la
sufficiente libertà di cui devono godere
entrambi i nubendi nel prendere personalmente la
decisione di sposarsi, libertà che non deve e
non può essere coartata da alcuna circostanza
estranea alla natura e alle finalità di quel
matrimonio che concretamente si vuole celebrare.
La presenza di un figlio nato da una relazione
extraconiugale è una circostanza che non può
condizionare i genitori a celebrare un matrimonio
«riparatore», un fenomeno sociale questo ormai
quasi del tutto scomparso da non molto tempo
anche in certe zone della nostra Penisola. Ciò
che spinge al matrimonio è lamore
coniugale, la volontà dei coniugi di stabilire
tra loro la comunità di tutta la vita e di
costituirsi una famiglia.
Certo, lideale sarebbe che luomo e la
donna, liberi entrambi dal vincolo coniugale e
che insieme hanno concepito un figlio,
scoprissero e attuassero alla luce di questo
evento anche le motivazioni per dare un senso
alla loro esistenza celebrando tra loro il
matrimonio. Tuttavia, la sola presenza di un
figlio non costituisce impedimento per il
genitore celibe o nubile a contrarre un eventuale
matrimonio con unaltra persona ugualmente
non legata dal vincolo matrimoniale. In questo
senso non esiste una norma sia di diritto
naturale che di diritto canonico e civile che
individui nella presenza di un figlio
limpedimento per il genitore a sposare una
persona diversa da quella con cui lha
procreato. Il matrimonio deve essere aperto alla
procreazione, ma la nascita di un figlio da una
coppia non sposata non può coartare la libertà
e la volontà dei suoi genitori nella decisione
responsabile di contrarre il matrimonio tra loro
o con un partner diverso.
È utile anche sottolineare in questo contesto
che la responsabilità dei genitori verso i figli
rimane totale e non viene meno in qualunque caso,
tanto che non siano sposati quanto che siano
separati. Daltra parte, il coniuge che
decide di sposare una persona che ha un figlio
deve essere consapevole che le responsabilità e
i doveri di quel genitore non possono essere
ridotti o disconosciuti, ma, al contrario, devono
essere accolti, condivisi e agevolati come una
necessità irrinunciabile che entra a far parte
del loro stesso matrimonio.
Il Vangelo di
ogni giorno con un Commento
|