Perché il diacono deve
lavorare?
Mi piacerebbe sapere se cè una motivazione
teologica o solo pratica, dietro al fatto che,
mentre sacerdoti (e vescovi) vivono con il
sostentamento, i diaconi permanenti devono avere
un lavoro civile, oltre agli impegni della
famiglia e del diaconato.
Giacomo Gradoni
Risponde padre
Valerio Mauro, docente di Teologia sacramentaria
La domanda del lettore mette in campo diversi
aspetti. Non si tratta solamente di una questione
teologica, ma vi sono coinvolti le affermazioni
del diritto canonico e di quello concordatario,
che rispondono a vedute differenti.
Con il rinnovamento teologico sancito dal
Concilio Ecumenico Vaticano II si entra nello
stato di vita clericale con il sacramento del
diaconato. Così precisa il Codice del 1983: «Si
diventa chierici
con la recezione del
diaconato» (can. 266). Da questo punto di vista
non vi è alcuna differenza fra coloro che
ricevono il diaconato da celibi e fanno promessa
di rimanere tali oppure coloro che lo ricevono da
sposati, con il consenso della moglie. Entrambi
sono chierici, sia che svolgano una professione
secolare, sia che si dedichino a tempo pieno al
ministero, secondo gli incarichi ricevuti dal
proprio vescovo.
Sulla base delle stesse parole di Gesù,
tramandate dal Vangelo, coloro che si affaticano
e si dedicano alla predicazione hanno diritto
alla propria ricompensa. Secondo la narrazione di
Luca, il Signore, dopo aver mandato in missione i
dodici, inviò altri settantadue discepoli,
perché lo precedessero nelle città e luoghi
dove si stava recando. Ad essi disse di
annunciare la pace, fermandosi ospiti nelle case,
«perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa» (Lc 10,7). La Chiesa ha conservato
fin dagli inizi questa raccomandazione del
Signore. Lapostolo Paolo davanti alla
comunità di Corinto si fa vanto di avere
rinunciato al diritto di una ricompensa quale
annunciatore del Vangelo di Cristo. Lo ha fatto
di propria iniziativa, per «annunciare
gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto
conferito[gli] dal Vangelo» (1Cor 9,18).
Tutto il capitolo di 1Cor 9 riafferma che «anche
il Signore ha disposto che quelli che annunciano
il Vangelo vivano del Vangelo» (1Cor 9,14). Il
decreto del Vaticano II sui presbiteri riconosce
la validità della norma anche nelle mutate
condizioni culturali del mondo contemporaneo. Ai
numeri 20-21 della Presbyterorum ordinis, sulla
base delle citazioni bibliche sopra accennate, si
riafferma il diritto dei presbiteri di essere
retribuiti per il loro ministero e il dovere da
parte dei fedeli di contribuire al loro
sovvenzionamento, sotto le indicazioni dei
vescovi.
Da queste indicazioni conciliari derivano le
disposizioni dellattuale Diritto canonico,
che, però, estendono il diritto/dovere del
mantenimento per il ministero svolto a tutti i
chierici, compresi quindi i diaconi. Al can. 281
sono indicati i modi per una «rimunerazione
adeguata», tenendo conto dei vari uffici,
condizioni di tempo e luogo e persino di salute (casi
di malattia, invalidità o vecchiaia).
Per i diaconi coniugati si fa la distinzione fra
coloro che esercitano una professione civile o
meno. I primi sono tenuti a provvedere ai propri
bisogni con tale reddito. I secondi, invece, che
si dedicano a tempo pieno al ministero
ecclesiastico, devono ricevere il necessario per
sé e la propria famiglia. Questa è la
legislazione ecclesiastica, che ha valore per
tutta la Chiesa cattolica di rito latino.
In Italia, tuttavia, si devono aggiungere le
indicazioni del Concordato con lo Stato, che si
presenta come una legislazione capace di
modificare il tenore della legislazione canonica.
E secondo il Concordato attuale sono riconosciuti
ufficialmente come ministri di culto cattolico
solamente i presbiteri. Per correttezza,
sottolineo che mi sto addentrando in una
questione giuridica complessa, perché investe il
diritto canonico e quello concordatario. Non si
tratta di una materia di mia specifica competenza
e vi accenno, col beneficio del dubbio, solo per
completare il quadro di riferimento.
Tornando ad una prospettiva a me più pertinente,
non vi sono motivi teologici per i quali i
diaconi che svolgono un ministero ecclesiale non
debbano ricevere un sostentamento adeguato. Sulla
figura diaconale vi è ancora molto da
rielaborare in una riflessione ecclesiale a tutto
campo. A mio parere, tuttavia, la questione
economica dovrebbe essere secondaria rispetto a
quella formativa. Occorre insistere su una seria
formazione dei candidati al diaconato. Occorre
una formazione previa che aiuti a discernere con
vigilanza sulla chiamata a questo ministero. In
secondo luogo, occorre al tempo stesso una cura
costante nella formazione permanente dei diaconi,
che essi stessi in prima persona devono avvertire
come il primo dovere del ministero ricevuto. Su
queste basi, allora, la comunità ecclesiale
dovrebbe trovare più facilmente soluzioni per un
adeguato sostentamento di questi suoi ministri.
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