Il divorziato che non si
risposa può fare la comunione?
A un recente incontro in parrocchia, alcune
persone hanno affermato che chi è separato o
divorziato non può mai fare la comunione. Alla
fine, in moltri hanno convenuto che è proprio
così, e che è una regola che può sembrare
ingiusta ma che deriva dallindissolubilità
del sacramento del matrimonio. Io credo invece
che chi è separato non per sua scelta, e rimane
«fedele» al proprio vincolo matrimoniale anche
dopo essere stato lasciato dal coniuge,
accettando di non risposarsi o di non dar vita a
una nuova convivenza, non abbia alcun tipo di
limitazioni, anche se civilmente risulta separato
o divorziato. È così?
Anita Serafini
Risponde padre Francesco Romano, docente
di Diritto Canonico
La questione che ci sottopone la lettrice sembra
dinteresse inesauribile per il riproporsi
della domanda, ormai per la terza volta.
Largomento lo abbiamo sufficientemente
affrontato nelle Rubriche del 7 febbraio 2007 («Chi
sposa un divorziato può fare la comunione?») e
del 24 aprile 2007 («La moglie abbandonata può
fare la comunione?») ancora consultabili
nellarchivio dell sito. Mi limito questa
volta a fare alcune considerazioni di carattere
generale, utili, soprattutto, per comprendere che
per qualsiasi fedele che voglia accostarsi
allEucaristia contano prima di tutto le sue
disposizioni.
Il significato dellEucaristia per la vita
della Chiesa e del singolo fedele lo troviamo
condensato in poche righe nel can. 897 del Codice
di Diritto Canonico, avendo come fonte vari
documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II:
«Augustissimo sacramento è la Santissima
Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore
è presente, viene offerto e assunto, e mediante
la quale continuamente vive e cresce la Chiesa.
Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte
e della risurrezione del Signore, nel quale si
perpetua nei secoli il Sacrificio della Croce, è
culmine e fonte di tutto il culto e della vita
cristiana, mediante il quale è significata e
prodotta lunità del popolo di Dio e si
compie ledificazione del Corpo di Cristo.
Gli altri sacramenti, infatti, e tutte le opere
ecclesiastiche di apostolato sono strettamente
uniti alla santissima Eucaristia e a essa sono
ordinati».
Limportanza dellEucaristia per la
vita del fedele è nota a tutti anche soltanto
attraverso il precetto dato dalla Chiesa di
ricevere almeno una volta allanno durante
il tempo pasquale la sacra comunione.
LEucaristia è segno di unità e di
edificazione del popolo di Dio, azione efficace
di crescita della Chiesa. Questo, pertanto, è il
senso per cui il fedele ha il dovere di ricevere
lEucaristia, non come partecipazione
esteriore al Sacrificio, bensì come condivisione
della sua stessa vita. Il fedele è realtà viva
del Corpo di Cristo e partecipa con la propria
esistenza alla sua edificazione. Con la sua vita
il fedele diventa egli stesso segno di ciò che
lEucaristia è. Con ciò, ci rendiamo conto
della distanza infinita, e della presunzione
delluomo se non fosse stato proprio il
Signore a realizzare questa vicinanza rendendoci,
Lui solo, idonei a ricevere questo dono
significato nelle sue parole «rimanete in me e
io in voi» (Gv 15, 4).
La partecipazione allEucaristia ha come
termine la ricezione della sacra comunione, ma
essa inizia con il dono della propria vita al
Signore e ai fratelli nellessere realmente
segno visibile e concreto di que-sta permanenza
in Lui che si realizza nel percorso sempre più
autentico di unesistenza cristiana che
impegna tutta la durata della vita. La coscienza
del peccato e di essere peccatore non può
distoglierci né costituire un alibi, anzi deve
convincerci ancor più della necessità di questo
«Farmaco dellimmortalità», come
definivano lEucaristia i Padri della Chiesa.
LEucaristia è «la certezza di essere
amati e aspettati da Dio, sempre», secondo le
parole di Benedetto XVI.
Con questa premessa, il punto centrale della
questione posta dalla lettrice è che alla
comunione vi si accede portandoci ognuno il peso
della propria storia fatta di peccato, di buoni
propositi non realizzati, e, nel caso specifico,
anche di matrimoni falliti. Al desiderio di
ricevere la comunione deve corrispondere anche il
desiderio e il fermo proposito di prendere le
distanze dal peccato. La conversione consiste
proprio nel cambiamento del cuore che da radice
del peccato deve diventare esclusivamente «la
sede della Carità, principio delle opere buone e
pure che il peccato ferisce» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 1853).
In questo contesto deve essere inquadrata e
risolta la questione della comunione ai
divorziati. Il divorzio è il segno di un
progetto di Dio che la coppia non ha accolto. Non
è il divorzio in sé, anche nel caso che ci sia
stata una precisa responsabilità personale da
parte di uno o di entrambi i coniugi, a
precludere laccesso alla comunione, bensì
le loro eventuali scelte successive se vengono a
collidere con la legge di Dio, mai dispensabile
da qualsivoglia autorità umana,
dellindissolubilità del vincolo e della
fedeltà. Inoltre, il coniuge, che oggettivamente
o soggettivamente si ritiene responsabile del
naufragio coniugale, è tenuto ad avere lo stesso
atteggiamento di ogni fedele di fronte al peccato
con il sincero pentimento, il proposito di non
commetterlo più e la riparazione nella misura
del possibile.
A questo proposito resta fondamentale la lettura
dellEsortazione Apostolica Familiaris
Consortio di Giovanni Paolo II, di cui ho fatto
precisi riferimenti nelle risposte delle
precedenti Rubriche. Riguardo ai «separati e
divorziati non sposati», scrive il Papa al n. 83:
«Analogo è il caso del coniuge che ha subito
divorzio, ma che - ben conoscendo lindissolubilità
del vincolo matrimoniale valido - non si lascia
coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi
invece unicamente nelladempimento dei suoi
doveri di famiglia e delle responsabilità della
vita cristiana. In tal caso il suo esempio di
fedeltà e di coerenza cristiana assume un
particolare valore di testimonianza di fronte al
mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più
necessaria, da parte di questa, unazione
continua di amore e di aiuto, senza che vi sia
alcun ostacolo per lammissione ai
sacramenti». A proposito dei divorziati
risposati invece, riguardo riguardo alla non
idoneità ad accostarsi alla comunione, il Papa
precisa al n. 84: «sono essi a non poter esservi
ammessi, dal momento che il loro stato e la loro
condizione di vita contraddicono oggettivamente a
quellunione di amore tra Cristo e la sua
Chiesa, significata e attuata
dallEucaristia». Nelle cosiddette unioni
irregolari irreversibili, qualora non fosse
possibile di decidersi per una scelta di
continenza, il Papa nella stessa Esortazione
Apostolica incoraggia comunque a partecipare alla
vita della Chiesa con lascolto della Parola,
la perseveranza nella preghiera,
lincremento delle opere di carità e di
giustizia, leducazione dei figli nella fede
cristiana e le opere di penitenza. Infatti,
limpossibilità di acce-dere ai sacramenti
non toglie valore al resto della vita cristiana.
In conclusione: va premesso per chiarezza che il
divorziato non è uno scomunicato e che, ancor
meno, deve essere considerato come tale. Per
poter ricevere la sacra comunione, il divorziato
- che continua comunque a rimanere fedele al
patto coniugale, ancorché responsabile del
tracollo coniugale - se non può riparare alla
ferita inferta al matrimonio, è almeno
indispensabile che si penta per il peccato
commesso e abbia il fermo proposito di tenersi
lontano da tutto ciò che possa comportare il
rischio di profanare il sacro vincolo, fermo
restando che esso continua a durare quanto la
reciproca sopravvivenza dei coniugi, benché
separati o divorziati.
Il peccato è imperdonabile solo quando
luomo non cerca il perdono di Dio ritenendo
che Egli approvi i suoi peccati.
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